Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38112/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38112/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPA CHRISTIAN nato a PISTOIA il 11/04/2000 avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAdat-e-ek"`ése-&le-Paft-i-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Christian Crapa ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale - ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen. - gli è stata applicata la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse-re sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di canapa consumo di canapa ritiro della querela penale istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAPA CHRISTIAN nato a PISTOIA il 11/04/2000 avverso la sentenza del 15/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAdat-e-ek"`ése-&le-Paft-i-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Christian Crapa ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale - ai sensi degli artt.444 e ss. cod.proc.pen. - gli è stata applicata la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba esse-re sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P idente