Cassation court dismisses appeal against parking fine for lack of evidence regarding defendant's actual responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the lack of sufficient evidence proving the defendant's actual responsibility for the offense. The court noted that the defendant received money from a driver, had cash on his person, and failed to provide a credible alternative explanation. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the defendant was ordered to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the evidence of the defendant's actual responsibility is established by the receipt of money from a victim, possession of cash, and the absence of a credible alternative explanation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET ELVIS nato il 24/06/1981 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Elvis Memet ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero la comprovata ricezione di una somma di denaro da parte di un automobilista al momento dell'intervento degli operanti, la presenza sulla sua persona di denaro in monete e l'assenza di prova in ordine alla spiegazione alternativa fornita dall'imputato.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P