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Ordinanza — n. 38107/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing reduction as it aligns with annulment reasoning and statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the sentencing reduction by the appellate court. The appellant argued the new sentence contradicted the annulment decision by starting from a base higher than the minimum. The court ruled the reduction was correct because it excluded the appellant's leading role and applied the lower statutory range for participants.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The reduction of a sentence in a retrial proceeding is admissible if it aligns with the reasoning of the annulment judgment and does not violate the principle of reformatio in peius.

Parole chiave

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sentencing reduction reformatio in peius annulment reasoning statutory limits criminal procedure appeal recidiva nell'infrazione partecipazione al reato sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZDRILICH DANILO nato a ROMA il 03/02/1966 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Danilo Zdrilich ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena nella misura di anni due e mesi otto di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. n.9 ottobre 1990, n.309, qualificato nell'ipotesi prevista dal sesto comma. L'unico motivo proposto attiene alla concreta dosimetria della pena, atteso che il giudice del rinvio, sarebbe partito da una pena base superiore a quella minima ed entrando quindi in contraddizione con quanto stabilito dalla sentenza rescindente emessa dalla Terza Sezione di questa Corte.

Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, sulla base della lettura della motivazione della sentenza di annullamento, si evince come questa Corte abbia fondato la propria decisione sul fatto che il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte territoriale rientrava nella cornice edittale propria dei promotori dell'associazione e non di quella propria dei singoli partecipi, chiedendo quindi una nuova determinazione della pena inflitta previa esclusione del ruolo apicale dell'imputato (in quanto già negato dal giudice di primo grado con punto non fatto oggetto di gravame).

Ne consegue la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale che ha irrogato una pena inferiore rispetto a quella dell'originaria sentenza di appello (non incorrendo quindi nella violazione del divieto di reformatio in peius) e compresa nella cornice edittale applicabile per i partecipi all'associazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 I