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Ordinanza — n. 38106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain verdicts for failing to address statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cili Ervin and Sufa Izet inadmissible, ordering them to pay legal fees. The defendants argued the lower court failed to justify why immediate acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code did not apply and questioned the sentence's proportionality. The court ruled that appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to specific statutory grounds, excluding arguments about the absence of immediate acquittal reasons or sentencing congruity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are admissible only for specific statutory grounds such as the defendant's will or legal error, excluding challenges regarding the absence of immediate acquittal grounds or sentencing proportionality.

Parole chiave

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plea bargain appeal immediate acquittal grounds sentencing proportionality Criminal Procedure Code inadmissible appeal impugnazione di decisioni amministrative spese di difesa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
A motivi di ricorso la difesa lamenta, per entrambi i ricorrenti, vizio di motivazione, rappresentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CILI ERVIN nato il 28/10/1981 SUFA IZET nato il 25/04/1970 avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMOtdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Cili Ervin e Sufa Izet, a mezzo del comune difensore, hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

A motivi di ricorso la difesa lamenta, per entrambi i ricorrenti, vizio di motivazione, rappresentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire giustificazione in ordine alla mancata ricorrenza di eventuali cause d'immediato proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; lamento inoltre vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, rappresentando che il giudice non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla congruità della pena. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento degli imputati, attraverso il puntuale richiamo alle risultanze investigative, e si reputa congruo il trattamento sanzionatorio oggetto dell'accordo tra le parti. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre