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Ordinanza — n. 38105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of jurisdiction over fact-finding and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Billocci Manolo and Landucci Antonella inadmissible. The defense argued for flaws in the reasoning regarding criminal liability and procedural violations under Articles 192 and 533 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that these arguments concerned the reconstruction of facts and evidence evaluation, which falls exclusively within the competence of the Court of Appeal that provided adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533 cod. proc. pen.; Appeals challenging the factual reconstruction and evaluation of evidence by the Court of Appeal are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the second instance court.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual reconstruction Court of Appeal competence procedural violations evidence evaluation altri capi d'accusa gravi addebiti penali scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BILLOCCI MANOLO nato a ROMA il 15/12/1998 LANDUCCI ANTONELLA nato a ROMA il 13/06/1968 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: Billocci Manolo e Landucci Antonella. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. Per Billocci Manolo: vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della responsabilità penale per i reati contestati ai capi A3 e A4.

Per Landucci Antonella: illogicità della motivazione in relazione all'individuazione della imputata quale autrice del reato; violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa in entrambi i ricorsi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitannente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore