Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible arguments on sentencing and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Moriggi inadmissible, rejecting his complaints regarding sentencing and the denial of a specific mitigating circumstance. Moriggi argued that the lower court failed to determine the minimum statutory penalty and incorrectly denied mitigation for the crime of trafficking small quantities of drugs. The court ruled that the first argument was inadmissible because the lower court's reasoning was correct and discretionary, while the second was tautological as it did not properly compare the defendant's arguments with the court's justification for denying the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals challenging the lower court's exercise of sentencing discretion or the denial of statutory mitigation are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and does not require a new evaluation of the case facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORIGGI PIETRO nato a ROMA il 22/06/1974 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pietro Moriggi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 Il primo punto dell'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale è inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice dì merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, sottolineando la particolare pericolosità della condotta e la sussistenza di precedenti specifici in capo all'imputato.
Inammissibile è altresì il secondo punto del motivo di ricorso attinente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., in quanto la relativa doglianza è stata tautologicamente formulata in solo riferimento al numero delle dosi trattate e alla dedotta gratuità lella cessione, senza operare alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere este