Italian Court dismisses appeals against conviction for recidivism and sentencing errors as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for acquittal, factual reclassification, and lighter sentencing based on recidivism rules, but the court found their arguments generic and lacking specific critique of the lower court's reasoning. The court ruled that these issues regarding fact-finding and sentencing discretion fall exclusively within the competence of the Court of Appeal, which had provided adequate motivation based on correct inferential criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: Appeals challenging the conviction or sentencing must be grounded in specific legal errors; generic complaints regarding fact-finding or the appropriateness of the penalty are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN ABBES BILEL nato il 17/02/1989 FERRANTI ALESSANDRO nato a ROMA il 12/01/1969 BOUGRINE MOHAMED ANIS nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da BEN ABBES BILEL, FERRANTI ALESSANDRO, BOUGRINE MOHAMED ANIS. Rilevato che, a motivi di ricorso, i rispettivi difensori lamentano quanto segue. Ben Abbes Bilel:
1. Mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.;
2. Mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
3. Mancata applicazione del minimo della pena previa esclusione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche. Ferranti Alessandro:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, errore sulla ricostruzione del fatto. Bougrine Mohamed Anis:
1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Considerato, quanto alle doglianze proposte dagli imputati in tema di affermazione di penale responsabilità e riqualificazione del fatto (motivi primo e secondo di Ben Abbes Bilel, motivo unico di Ferranti e Bougrine) che le argomentazioni illustrate nei rispettivi ricorsi sono manifestamente infondate, in quanto generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica al ragionamento seguito dalla Corte di merito nella decisione impugnata ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità.
Considerato che i rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alle ulteriori censure formulate da Ben Abbes Bilel in tema di trattamento sanzionatorio, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01;
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024