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Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI ALEX nato a FROSINONE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAà3te-c3v4460-a4e-Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; tIP Alex Villani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova rinuncia a pretese di salario disdetta per rappresaglia condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI ALEX nato a FROSINONE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAà3te-c3v4460-a4e-Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; tIP

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alex Villani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Pr