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Ordinanza — n. 38095/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissible factual complaints and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Carmelo Figuccio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the denial of generic mitigating circumstances, arguing a lack of evidence for drug trafficking intent and the absence of statutory leniency. The court rejected these arguments as mere factual complaints already properly evaluated by the lower court, which found sufficient evidence of trafficking and no positive elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals based on factual disputes regarding evidence or the denial of generic mitigating circumstances without new legal grounds are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal generic mitigating circumstances factual complaints Court of Cassation prova oggettiva sufficienza della testimonianza prove inattendibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che tali profili hanno formato oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici di merito, non censurabile in questa sede.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUCCIO CARMELO nato a ERICE il 25/06/1981 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Figuccio Carmelo a mezzo del difensore, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile.

Considerato che alla doglianza in questione, riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, la Corte di appello ha già offerto adeguata risposta, ponendo in evidenza le significative circostanze riguardanti le modalità di detenzione della sostanza stupefacente caduta in sequestro (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che la ricostruzione in fatto è sostenuta da congrua motivazione, risultante dall'apprezzamento di tutte le risultanze probatorie a disposizione.

Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che tali profili hanno formato oggetto di puntuale valutazione da parte dei giudici di merito, non censurabile in questa sede. Ritenuto, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha evidenziato la totale assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato; considerato che la motivazione così espressa risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 — 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato") Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza, laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al profitto derivante dalla commercializzazione dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 40 dosi medie singole di eroina).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 "ThI Il Consigliere estensore Il -sid