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Ordinanza — n. 38094/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for non-punishment and suspended sentence due to lack of new grounds and positive prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38094/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the non-punishment plea and conditional sentence suspension. The appellant argued for leniency based on the quantity and type of drugs found, but the court found these facts already thoroughly examined and insufficient to alter the non-occasional nature of the conduct. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated facts previously evaluated without providing new elements to justify a change in the judicial prognosis.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal against a first-instance judgment is inadmissible if it merely re-proposes facts already examined by the territorial court without introducing new elements capable of altering the judicial prognosis regarding the applicability of non-punishment or conditional suspension.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishment plea conditional sentence suspension judicial prognosis drug quantity analysis repetition of facts Cassa delle ammende commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Hamid El Allami ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALLAMI HAMID nato il 15/06/1984 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; -v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Hamid El Allami ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente al quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente detenuto e alla diversità delle sostanze medesime, elementi tali da denotare - in considerazione dell'assenza di fonti lecite di reddito - il carattere non occasionale della condotta.

Anche il motivo attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale, mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, ha ritenuto - con argomentazione non illogica - non formulabile, anche in relazione alle circostanze poste alla base del rigetto del motivo riguardante l'applicazione dell'art.131 bis cod.pen., un giudizio prognostico positivo in ordine all'astensione dalla futura commissione di reati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle