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Ordinanza — n. 38092/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic; personal use defense rejected due to large crop size and location.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal manifestly unfounded and generic, dismissing the challenge to the conviction for drug cultivation. The lower court had properly reasoned that the defendant's claimed personal use was implausible given the significant number of plants, their height, and their location. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks specific factual arguments, and a personal use defense is rejected when the scale and location of the crop objectively contradict the claim of private consumption.

Parole chiave

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manifestamente infondato generico e aspecifico uso personale coltivazione stupefacenti spese processuali Cassa delle ammende legittimità importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3593 del 03/11/2020, dep. 2021, Camelia, Rv. 280592
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGEMI ADRIANO EMANUELE nato a MILAZZO il 17/12/1986 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Adriano Ingemi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la pena in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in riferimento alla dedotta coltivazione di piante idonee al ricavo di sostanze stupefacenti, Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico e aspecifico. In particolare, in ordine all'unico motivo di ricorso e concernente la responsabilità dell'imputato in riferimento al dedotto uso personale del prodotto della coltivazione, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato e ricostruito gli elementi riguardanti la responsabilità penale sulla base dei riscontri fattuali ivi illustrati, con specifico riferimento al principio dettato da Sez. 6, n. 3593 del 03/11/2020, dep. 2021, Camelia, Rv. 280592, atteso il numero delle piante coltivate (quindici), la loro altezza e la loro collocazione, ritenendo quindi - con valutazione in fatto non palesemente illogica e non tangibile in sede di legittimità - non configurabile il dedotto uso personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P