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Ordinanza — n. 38088/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under procedural codes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absence of specific legal and factual grounds required by law. The appellant's arguments were deemed too generic, failing to contrast with the specific justifications provided in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must specify the legal and factual grounds supporting the request; generic criticisms lacking specific comparison with the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds procedural codes generic arguments court costs criminal procedure Cassa delle ammende circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90
Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 133 c.p.
pen.; mancanza di motivazione e inosservanza dell'art. 133 cod.
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
art. 133 cod. pen
pen.; mancanza di motivazione e inosservanza dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO CLAUDIO nato a BRINDISI il 26/02/1972 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Calò Claudio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: mancanza di motivazione, inosservanza degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione e inosservanza dell'art. 133 cod. pen.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il