Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 591(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible due to an absolute lack of intrinsic specificity in the grounds of objection. The appellant's arguments regarding liability, decision logic, and sentencing were deemed purely tautological without factual or legal illustration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in purely tautological terms without effectively illustrating the factual and legal reasons supporting the objection.
Parole chiave
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIEMMA ANTONIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; --!
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonio Auriemma ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il delitto previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonché per quello previsto dall'art.648 cod.pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione al disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per assoluto difetto di specificità intrinseca dell'impugnazione. Difatti, tutti i motivi (attinenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato e al profilo della carenza e illogicità della decisione nonché alla dosimetria della pena) appaiono formulati con modalità puramente tautologiche e senza alcuna effettiva illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'impugnazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Fesi,ieT1te