Ordinanza — n. 38085/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILLIANO CRISTIAN nato a NAPOLI il 20/12/2003 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a vviso-11.14~ udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; - Cristian Illiano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.81 cpv. e 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38085/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILLIANO CRISTIAN nato a NAPOLI il 20/12/2003 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a vviso-11.14~ udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; -
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Cristian Illiano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.81 cpv. e 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il