Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the issue was not raised in the appeal and the exclusion of punishability was implicitly rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal, a defect in reasoning regarding Article 131-bis of the Penal Code, was not raised in the appellate judgment. The appellant argued for a lack of motivation, but the Court found that the lower court had implicitly rejected the exclusion of punishability by highlighting the professional nature of the drug trafficking. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Issues not raised in the appeal are inadmissible in cassation unless they are of office, and the exclusion of punishability under Art. 131-bis is implicitly rejected when the lower court emphasizes the professional nature of the illicit activity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIA ACHILLE nato a NAPOLI il 26/11/1975 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Baia Achille. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che si tratta di questione non proposta con l'appello: secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame.
Considerato, in ogni caso, che la causa di esclusione della punibilità, alla stregua della motivazione offerta in sentenza, deve considerarsi implicitamente disattesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza il disvalore oggettivo della condotta ed il carattere professionale dell'attività illecita svolta, incompatibili con il presupposto della minima offensività (cfr. pag. 4 della sentenza: "l'accertamento, attraverso l'osservazione di p.g., di un'attività fiorente, quindi non occasionale, indici di una professionalità nell'agire, oltre che di una indubbia proclività a smerciare la droga).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estens