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Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA EMANUELE nato a OTTAVIANO il 17/02/2004 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Civita Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici.

Regesto Legislator

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artt. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici.

Parole chiave

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partecipazione al reato testimonianza della vittima circostanza attenuante responsabilità penale dei minori scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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artt. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA EMANUELE nato a OTTAVIANO il 17/02/2004 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Civita Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente