Cassation court dismisses appeal as appealable issues concern facts and evidence evaluation reserved for lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Ferrara's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a factual re-evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court determined these issues fall exclusively within the appellate court's competence. The decision rests on the principle that appellate courts need not address every defensive argument, provided they identify the most significant elements preventing the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when it concerns the reconstruction and evaluation of facts or the assessment of evidence, as these are matters reserved for the court of first instance and appeal, requiring only the indication of predominant elements to deny mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA VINCENZO nato a GAETA il 27/05/1996 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ferrara Vincenzo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 . Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul punto dedotto, rimarcando, ai fini del diniego del beneficio l'assenza di positivi elementi di valutazione e la mancanza di manifestazioni di resipiscenza da parte dell'imputato. Rilevato che le argomentazioni richiamate devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:
«Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere