Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to sentencing requalification under drug trafficking law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonietta Pisciuttari inadmissible, ruling that the challenge to the lower court's sentencing requalification was manifestly unfounded. The appellant argued against the application of Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Act, but the appellate court had already thoroughly addressed these arguments regarding the defendant's stable insertion into criminal drug circuits. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, T.U. stup.: An appeal contesting the requalification of facts under the aggravated provision of the Drug Trafficking Act is inadmissible if it is manifestly unfounded and raises issues already adequately examined and rejected by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIUTTARI ANTONIETTA nato a TORRE ANNUNZIATA il 21/06/1983 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonietta Pisciuttari ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione dei fatti ascritti sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto prospettante profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; atteso che la Corte territoriale- con ampia motivazione immune da vizi di illogicità - ha dato atto della non qualificabilità del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, sulla base della pluralità e della reiterazione degli episodi di cessione e della conseguente prova in ordine alla sussistenza di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti all'approvvigionamento di sostanza stupefacente e, specificamente, all'interno di una vera e propria piazza di spaccio (in coerenza con i principi dettati da Sez.
U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo. RV. 274076). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Pre#