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Ordinanza — n. 38078/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior rejection of generic mitigating circumstances argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38078/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground regarding generic mitigating circumstances was previously rejected in a prior rescinding judgment. The appellant argued for leniency under specific criminal provisions, but the court noted that the lower court had already ruled on this issue during the remand phase. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on grounds already declared inadmissible in a prior rescinding judgment is itself inadmissible, and the appellant must bear the procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances prior rescinding judgment procedural costs criminal procedure code attenuazione della pena revisione della sentenza penale pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/05/1959 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Riccio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha rideterminato la sanzione in ordine al reato previsto dagli artt. 291bis e 291ter del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43. L'unico motivo proposto, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in relazione al disposto dell'art.624 cod.proc.pen.; difatti, in sede di sentenza rescindente, questa Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo attinente alle circostanze suddette, disponendo l'annullamento con rinvio unicamente in relazione all'applicazione della recidiva. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La e