Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's sentencing and refusal of generic mitigating circumstances lacked proper reasoning. The appellant argued for a new evaluation of the penalty, but the court found the first instance judgment sufficiently motivated by the absence of positive elements for leniency. Consequently, the appeal was rejected because it sought a substantive re-evaluation of the sentence rather than correcting a procedural error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; In cassation proceedings, challenges to the congruity of a sentence are inadmissible if the lower court's determination was not arbitrary or illogical, and the refusal of generic mitigating circumstances is legitimately justified by the lack of positive evaluative elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIGUERRA ANTONIO nato a NAPOLI il 13/03/1993 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; r Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Vinciguerra Antonio, il quale lamenta vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, corrispondente al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio; considerato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, in base ai quali, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr i