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Ordinanza — n. 38073/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38073/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASTUTO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/12/1975 ASTUTO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/01/1968 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Massimo Astuto e Antonio Astuto hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione reati qualificati contro gli stupefacenti attenuazione della pena modifica della sentenza ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASTUTO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/12/1975 ASTUTO ANTONIO nato a NAPOLI il 20/01/1968 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Massimo Astuto e Antonio Astuto hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod.pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omesso esame della qualificazione giuridica del fatto, alla congruità della pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere esten