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Ordinanza — n. 38072/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation for acquittal grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Casalino's appeal against the Bari court's sentencing decision inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of motivation regarding acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held such appeals are inadmissible de plano. This ruling applies because the appeal concerns a sentencing application where the law limits review to specific statutory violations, excluding general motivation defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible de plano if they allege a lack of motivation for acquittal grounds, as the law restricts review to specific statutory violations.

Parole chiave

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inadmissibility de plano lack of motivation acquittal grounds sentencing application procedural law limits remissione della pena revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALINO GIOVANNI nato a BARI il 13/12/1993 avverso la sentenza del 16/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIéate-akref9e-afie-Ptrrtt udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giovanni Casalino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bàrf ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, con conseguente dovere della Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi del citato art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il C sigliere estensore La Pr