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Ordinanza — n. 38070/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing without alleging specific statutory grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it solely challenged the lack of reasoning regarding acquittal grounds. The appellant argued the lower court failed to verify conditions for dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against sentencing judgments are limited to specific statutory violations, excluding general claims of insufficient reasoning on acquittal prerequisites.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they do not allege specific statutory violations listed in Article 448, excluding general claims of insufficient reasoning on acquittal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment acquittal grounds Article 448 Article 610 disdetta in periodo di prova procedura di ricusazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLESHA SAIMIR (CUI:039RI21) nato il 26/10/1987 avverso la sentenza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Saimir Ballesha ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dagli artt.10 e 14 della I. n.497/1974 e dall'art.648 cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, con conseguente dovere della Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi del citato art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P