Italian Court dismisses appeal against sentence reduction for drug trafficking, citing lack of mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Fragasso's appeal against the appellate court's sentence reduction inadmissible and generic. The appellant argued for reduced liability and mitigating circumstances, but the lower court provided sufficient factual reasoning based on evidence regarding his role in the drug delivery. The supreme court upheld the decision, noting that the absence of positive elements for generic mitigation and the discretion of the trial judge regarding sentencing make the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The appeal against a sentence reduction is inadmissible if the lower court's reasoning is based on definite probative findings and lacks logical-legal defects, as the trial judge's assessment of mitigating circumstances and sentencing discretion is non-appealable in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGASSO LUCA nato a PESCARA il 21/03/1972 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Luca Fragasso ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha rideterminato la pena in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico e aspecifico. In particolare, in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso e concernenti la responsabilità in concorso dell'imputato, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Al riguardo, la Corte di appello ha motivatamente spiegato e ricostruito gli elementi riguardanti la responsabilità penale sulla base dei riscontri fattuali ivi illustrati e attinenti al concorso dell'imputato nella contestata condotta di cessione; atteso che è stato esposto come il ricorrente avesse preso personalmente accordi con la cessionaria dello stupefacente e si fosse recato nell'abitazione della stessa, insieme alla coimputata, per provvedere alla consegna. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettineili, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi A elemento positivo - anche in riferimento ai plurimi precedenti dell'imputato - idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti.
Infine, è inammissibile il motivo riguardante la dosimetria della sanzione inflitta. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembr