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Ordinanza — n. 38068/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error under art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38068/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Jawad and Cherkaoui inadmissible without formalities. The appellants argued for a different legal qualification of the offense, but the Court held that such appeals are limited to manifest errors of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2bis, c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error of law, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error of law legal qualification criminal procedure code specificity requirement imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, c.p.p.
Art. 448, comma 2bis, c.p.p.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEHHAR JAWAD nato il 21/06/1976 CHERKAOUI SALAHEDDINE nato il 12/03/1991 avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOelete-awise-a14e-pa-Ft4; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Abehhar Jawad e Salaheddine Cherkaoui hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo stata dedotta la concretizzazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigli