Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniela Trignani inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the lower court's application of a specific sentencing provision regarding minor offenses, arguing an erroneous legal qualification. The Court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is immediately obvious and eccentric to the charges, which was not met here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2bis c.p.p.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is immediately and unmistakably eccentric to the charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGNANI DANIELA nato a TORINO il 10/02/1973 avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO Giatth-~e-Meicerti, udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Daniela Trignani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo stata dedotta la concretizzazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eìd, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consig