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Ordinanza — n. 38065/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38065/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ALESSIO nato a ROMA il 15/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visto il ricorso presentato da Canali Alessio; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, accogliendo la proposta di concordato con rinuncia ad ogni altro motivo di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione in sentenza di eventuali cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cosìda ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38065/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente.

Parole chiave

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ritiro della querela penale revoca dell'opposizione rinuncia alla motivazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia disdetta in periodo di prova rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione in sentenza di eventuali cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ALESSIO nato a ROMA il 15/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, visto il ricorso presentato da Canali Alessio; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, accogliendo la proposta di concordato con rinuncia ad ogni altro motivo di appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione in sentenza di eventuali cause di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cosìda ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 settembre 2024 Il Co