Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38062/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of arbitrary reasoning in sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Guadagnoli Fabrizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances by failing to properly weigh them against recidivism. The court held that the trial court's discretionary assessment of the defendant's negative personality and specific prior offenses was not arbitrary or illogical, thus escaping cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133, 62-bis cod. pen.; The Court of Cassazione cannot review the discretionary judgment of merit regarding the balance between mitigating circumstances and recidivism unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review generic mitigating circumstances recidivism assessment arbitrary reasoning standard pericolo di reiterazione riabilitazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUADAGNOLI FABRIZIO nato a ROMA il 07/06/1989 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; e Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Guadagnoli Fabrizio a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti anche specifici e l'entità del fatto. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre