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Ordinanza — n. 38061/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it concerns fact-finding and sentencing discretion reserved for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding fact-finding and sentencing fall within the exclusive competence of the Court of Appeal. The defense argued for a new evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sound and based on correct inferential criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation court cannot re-evaluate facts or the congruity of the sentence, limiting its review to logical errors or arbitrariness in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal fact-finding competence sentencing discretion generic mitigating circumstances cassation review limits false dichiarazioni senza giuramento verdetto di colpevolezza accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92
270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANO FRANCESCO nato a ROMA il 07/09/1983 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sanò Francesco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione e l'assenza di un atteggiamento collaborativo da parte dell'imputato nel corso delle indagini; considerato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass