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Ordinanza — n. 38058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against agreed penalty for minor offenses due to inadmissibility of omitted motivation and qualification issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by three defendants against a second-instance judgment applying an agreed penalty inadmissible. The defense argued for omitted motivation regarding penalty proportionality and challenged the legal qualification of minor facts, but the court rejected these grounds. The court ruled that questions of legal qualification are not admissible in cassation when parties have concurred on the facts, and omitted motivation arguments cannot be raised against agreed penalties.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 73 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the proportionality of an agreed penalty or the legal qualification of facts are inadmissible when the parties concurred on the facts, as such issues are not suitable for cassation review.

Parole chiave

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agreed penalty omitted motivation legal qualification concurrence of parties cassation admissibility minor offenses procedural costs imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599bis c.p.p.
Art. 73 c.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
stup.; atteso che la questione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in presenza della concorde richiesta delle parti, non è prospettabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP MODOU MAKHTAR (CUI 05DZ073) nato il 01/02/1986 DIOUM MAUHAMADOU BAMBA (CUI 03EP8GF) nato il 17/09/1984 DIALLO KHADY (CUI 044NOCD) nato il 05/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdate a~ Mie pat udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Khady Diallo, Mauhamadou Bamba Dioum e Modou Makhtar Diop hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione a plurime contestazioni formulate in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il motivo proposto dalla difesa del Diallo è inammissibile, prospettando lo stesso una questione - ovvero quella della omessa motivazione in punto di congruità della pena comminata - non esaminabile avverso una sentenza emessa all'esito di concordato in appello.

Parimenti inammissibile è il motivo - di comune tenore testuale - proposto dalla difesa degli altri due imputati e riguardante l'omessa qualificazione di alcuni dei fatti ascritti sotto la specie del fatto di lieve entità, ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. stup.; atteso che la questione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto, in presenza della concorde richiesta delle parti, non è prospettabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il