Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling lower court properly examined sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court merely referenced first-instance arguments without substantive review. The appellant argued the lower court failed to independently evaluate the proportionality of the sentence regarding three distinct crimes. The court ruled the complaint unfounded because the appellate court had thoroughly examined the merits and fully acknowledged the reasons supporting the first-instance conclusions on all charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the appellate court has congruently examined the merits of the appeal and given full account of the grounds supporting the first-instance judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FRANCESCO nato a MILANO il 11/08/1998 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; n X
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Cirillo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il reato previsto dagli artt. 590bis, commi 1, 6 e 8, 590ter e 590 cod.pen., in relazione all'art.141, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, per il reato previsto dall'art.16, comma 15, d.lgs. n.285/1992 e per quello previsto dall'art.189, comma 7, d.lgs. n.285/1992. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem gli argomenti contenuti nella sentenza di primo grado, senza procedere a un effettivo vaglio dei motivi di appello.
Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale ha congruamente esaminato nel merito l'unitario motivo di appello - inerente alla congruità del trattamento sanzionatorio - dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in relazione a tutti e tre i reati contestati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de