Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for defamation under Article 590 of the Penal Code, citing Article 17 of Legislative Decree 81/2008, but failed to provide specific grounds distinct from the lower court's reasoning. The court ruled that such generic appeals violate procedural requirements and lack the necessary specificity to warrant review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/2008; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates reasons already examined by the court of appeal without providing specific new arguments or demonstrating a distinct legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONI FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/08/1971 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Marconi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il delitto previsto dall'art.590, cod.pen.. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d'appello. In particolare, con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato la violazione del disposto dell'art.17, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008. Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608;
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto - con motivazione con la quale il motivo ha omesso di raffrontarsi - della non ravvisabilità della qualità di datrice di lavoro in capo al soggetto asseritamente delegato alla valutazione del rischio; e, in ogni caso, il ricorrente non ha in alcun modo dedotto in che modo l'eventuale riconoscimento della qualità predetta potesse escludere la responsabilità del ricorrente medesimo, incorrendo quindi anche nel vizio di aspecificità intrinseca.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere