Italian Supreme Court dismisses appeal on road offense due to procedural inadmissibility and lack of prescription grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the underlying conviction was not yet prescribed at the time of the appellate judgment. The defense argued for prescription and denied generic mitigating circumstances, but the court found the appeal fundamentally flawed. Consequently, the court ruled that procedural inadmissibility precludes the examination of prescription claims, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 186 c. str.: When an appeal is declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds, the court cannot examine subsequent causes of non-punibility such as prescription, as the necessary relationship of challenge has not been established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARENA ROBERTO nato a SAVONA il 15/06/1970 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Carena Roberto, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
b) cod. strada, fatto commesso il 21/2/2019. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Dichiarazione d'intervenuta prescrizione del reato contestato;
2. Violazione dell'art. 133 cod. pen., vizio di motivazione a sostegno del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la prima ragione di doglianza è destituita di fondamento: la contravvenzione per cui è intervenuta condanna si estingue nel termine massimo di cinque anni dalla data della consumazione del reato. Poiché il fatto è stato commesso nella data sopra riportata, la prescrizione è maturata il 21/2/2024, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 12/12/2023. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, prossima al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").
L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 sett