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Ordinanza — n. 38050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it concerns fact-finding reserved for lower appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the lower court's reasoning actually addressed factual reconstruction and evidence evaluation. The defense claimed the appellate court's justification for criminal responsibility was illogical and contradictory, but the court determined these issues fall exclusively within the appellate court's competence. Consequently, the court ruled that the lower court provided adequate motivation based on correct inferential criteria, rejecting the claim of logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of appeal.

Parole chiave

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admissibility of appeal factual reconstruction evaluation of evidence appellate jurisdiction logical flaws in reasoning difetto di motivazione insufficienza di prove documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERA] GEZIM nato il 05/10/1974 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Meraj Gezim, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - così riqualificata la originaria imputazione di cui al capo A della rubrica - e 337 cod. prna. (capo B della rubrica).

Rilevato che la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al reato contestato al capo A della rubrica, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà del discorso giustificativo. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preicj