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Ordinanza — n. 38049/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the complete absence of specific legal and factual arguments. The appellant's defense offered only generic criticisms regarding the lack of motivation in the lower court's decision without addressing the specific elements of criminal responsibility or the sanctioning treatment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; Il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto, altrimenti è inammissibile.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds Code of Criminal Procedure generic criticisms procedural requirements prove tardive testimonianza inattendibile prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
artt. 581 e 591 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QEMALAJ IRENA nato a GJROKASTER( ALBANIA) il 09/02/1969 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Qemalaj Irena, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa invoca l'annullamento della sentenza impugnata per essere la motivazione del tutto carente.

Considerato che le ragioni di doglìanza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata ed in punto di trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr