Cassation court dismisses appeal against conviction for dangerous driving due to lack of statutory exemption and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for dangerous driving. The appellant argued for a statutory exemption under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the objective disvalue of the conduct precluded such non-punability. Furthermore, the refusal of probation was justified by the appellant's history of similar offenses, which negated the presumption of future abstention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 163 cod. pen. The statutory exemption for dangerous driving is validly excluded when the objective disvalue of the conduct warrants punishment, and prior convictions of analogous nature prevent the presumption of future abstention required for probation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZOLI ALESSANDRO nato a MIRANDOLA il 21/06/1972 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Bozzoli Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;
2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., omessa motivazione sul punto. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte d'appello, con argomentare non censurabile in questa sede, ha evidenziato come la presenza di altre precedenti condanne per reati di analoga natura costituiscano elementi di valutazione ostativi alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere esten