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Ordinanza — n. 38047/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to generic grounds and lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible. The appellant argued for a legal requalification of the facts, but the court found the defense's claim contradicted the clear descriptive text of the indictment and the judgment itself. Consequently, the appeal was rejected because the alleged error was not manifest and the grounds were too generic to meet statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for specific statutory grounds, and errors in legal qualification are limited to manifest errors evident from the text, rendering generic challenges inadmissible.

Parole chiave

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appeal against plea bargain manifest error in law legal qualification of facts inadmissible appeal procedural requirements modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5 -bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANOVARI ALFONSO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 31/01/2005 avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avviso alle _____ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; TE, t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Canovari Alfonso a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale il giudice non ha motivato in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui, al contrario, si afferma la congruità della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 settembre 2024 Il Consiglie