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Ordinanza — n. 38046/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because specific recidiva extended prescription period beyond appeal judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defense failed to account for specific recidiva extending the prescription period. The lower court found specific recidiva under Article 99, Paragraph 2 of the Penal Code, which doubled the time needed for prescription to nine years, with interruptions pushing the maximum term to thirteen years and six months. Consequently, the court determined the crime had not expired before the appeal judgment, rejecting the claim of extinction by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2 cod. pen.; Art. 157, commi 1 e 2 cod. pen.: Specific recidiva extends the prescription period, preventing extinction if the extended term has not yet expired at the time of the appeal judgment.

Parole chiave

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specific recidiva prescription period extension criminal appeal inadmissibility Art. 99 Penal Code Art. 157 Penal Code restituzione del termine intervenuta prescrizione estensione della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2 cod. pen.
Considerato che la ragione di doglianza è destituita di fondamento: la difesa ha trascurato di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto la contestata recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod.
Art. 157, commi 1 e 2 cod. pen.
pen., che comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere (art. 157, commi 1 e 2 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO ANTONIO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 22/04/1971 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Condello Antonio Massimo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta nel motivo unico di ricorso proposto violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

Considerato che la ragione di doglianza è destituita di fondamento: la difesa ha trascurato di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto la contestata recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., che comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere (art. 157, commi 1 e 2 cod. perì.). Considerato che, per effetto della ritenuta recidiva specifica, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni 9 ed il termine massimo - considerate le interruzioni - è pari ad anni 13 e mesi 6; considerato, pertanto, che il termine massimo di prescrizione scadrà il 6/11/27.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre