Cassation appeals against plea bargain sentences dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible against plea bargain sentences issued by the preliminary judge in Pavia. The defense argued for vices in reasoning and erroneous legal qualification, but the court noted these grounds do not fall under the specific exceptions permitted for challenging plea bargain judgments. Consequently, the appeals were rejected de plano without a full examination of the merits, as the statutory framework strictly limits the grounds for such challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals raising general defects in reasoning or qualification are inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOLIMAN MOHAMED MAHMOUND ABDELLATIF TAHA nato il 25/07/1994 SOLIMAN MOUSTAFA nato il 01/05/1988 DARWISH ABD EL FATATH AMHED nato il 19/11/1991 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA_lato c viflpactLJ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Soliman Moustafa, Darwish Abd El Fatath Amhed, Soliman Mohamed Mahmound Abdellatif Taha, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai ricorrenti la pena concordata tra le parti in relazione alle fattispecie di reato agli stessi ascritti. A motivi di ricorso i difensori lamentano quanto segue. Soliman Moustafa:
1. Vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato;
2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'imputazione, erronea qualificazione giuridica dei fatti. Darwish Abd El Fatath Amhed: inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., omessa motivazione della sentenza. Soliman Mohamed Mahmoud Abdellatif Taha: inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., omessa motivazione della sentenza. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi tutti non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure difensive sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui è valutata la congruità della pena e l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in contestazione è accompagnata dal riferimento, sia pure succinto, al verbale di arresto e al verbale di sequestro della sostanza stupefacente. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere e