Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for failing to reclassify facts under specific statutory provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for drug trafficking. The defense argued that the facts should be reclassified under a different article of the drug trafficking statute, but the court noted this was already adequately examined and rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1, 4, 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The court rejects an appeal based on a reclassification of facts when the lower court has already established the specific organizational context and continuous supply capacity required for the charged offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUCI ALTIN nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Altin Paipluci ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Perugia pena in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato la mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Va quindi evidenziato che il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte territoriale aveva dato atto del fatto che l'imputato era organicamente inserito in un contesto specificamente organizzato e dedito al commercio di sostanze stupefacenti e in grado di rifornire con continuità un congruo numero di acquirenti.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Pis