Italian Court dismisses generic appeals against sentencing as lacking specific argumentative confrontation with lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Giovanni Spinazzola and Nicola Forte inadmissible for being intrinsically generic. The appellants criticized the second-instance judgment's reasoning regarding sentencing quantification but failed to conduct an effective comparison with the lower court's specific arguments. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; generic criticisms of motivation without factual or legal confrontation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINAZZOLA GIOVANNI nato a SAN SEVERO il 03/07/1959 FORTE NICOLA nato a TORREMAGGIORE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Giovanni Spinazzola e di Nicola Forte avverso la sentenza emessa in ordine al reato di cui all' ad 73, comma 1, d.P.R. 309/90, sono inammissibili in quanto intrinsecamente generici. Difatti, in relazione a entrambe le impugnazioni, i ricorsi si risolvono in una generica critica alla motivazione della sentenza impugnata sulla dedotta carenza argomentativa in punto di quantificazione del trattamento sanzionatorio, senza operare alcun effettivo confronto con le ragioni poste alla base della sentenza gravata. In particolare, per quanto riguarda la posizione dello Spinazzola, i giudici di secondo grado hanno dato compiutamente atto dell'iter seguito per la determinazione della pena finale, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato giudicato in via definitiva dalla Corte di appello di Bari, attraverso dei passaggi logico-giuridici rimasti privi di effettiva contestazione, con conseguente perfezionamento della fattispecie della aspecificità intrinseca.
Mentre, in relazione alla posizione del Forte, la critica si risolve pure in una generica censura in ordine al mancato rispetto dei criteri dettati dall'art.133 cod.pen., non raffrontandosi con le motivazioni della sentenza della Corte territoriale, che - previa positiva valutazione operata sul contegno processuale tenuto dal ricorrente - è comunque giunta a una riduzione della pena base già determinata in primo grado dando compiutamente atto delle ragioni poste alla base della determinazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024