Italian Court dismisses appeals against second-instance criminal rulings regarding recidivism and special surveillance measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The lower court had properly assessed the defendants' criminal conduct and multiple prior convictions to justify special surveillance measures. The appellate court's reasoning was found sufficient and compliant with established case law, leaving no room for the specific grievances raised by the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against second-instance criminal judgments are inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the defendant's criminal conduct and prior record to justify special surveillance measures, satisfying the principles of sufficient motivation required by this Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOSACCO GIUSEPPE nato a BARI il 29/05/1966 LAERA VITO GIUSEPPE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 27/09/1995 CERRONE MASSIMO nato a NAPOLI il 12/12/1963 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: Lojacco Giuseppe; Laera Vito Giuseppe; Cerrone Massimo. Rilevato, quanto al motivo unico proposto da Lo Sacco Giuseppe in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso; rilevato che il riferimento alla sottoposizione dell'imputato alla misura della sorveglianza speciale è elemento validamente utilizzato a sostegno della decisione.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, quanto al motivo unico proposto da Laera Vito Giuseppe, che le ragioni di doglianza, in cui la difesa lamenta l'insufficienza della motivazione, risultano essere del tutto generiche ed inconferenti, facendosi riferimento nel ricorso ad una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Considerato cha la Corte di appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione in punto di responsabilità dell'imputato e con riferimento al trattamento sanzionatorio, esente dai vizi lamentati nel ricorso. Considerato, quanto al motivo unico proposto da Cerrone Massimo, attinente alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dallo stesso.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consiglie