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Ordinanza — n. 38033/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being intrinsically generic due to tautological criticism without substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe De Silvio inadmissible as it was intrinsically generic. The sole ground of criticism was a tautological attack on the lower court's sentencing and continuation of crimes without challenging the extensive reasoning. Consequently, the appeal failed to meet the specificity requirements under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, consisting merely of tautological criticism of the lower court's reasoning without offering specific grounds to challenge the factual or legal basis of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal intrinsically generic tautological criticism specificity requirement Article 616 c.p.p. sanzioni pecuniarie caso di rigore economico sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO GIUSEPPE nato a MOLA DI BARI il 23/02/1967 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Giuseppe De Silvio avverso la sentenza emessa in ordine al reato di cui all' art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, consumato per avere ceduto in più occasioni delle dosi di cocaina è inammissibile in quanto intrinsecamente generico. Difatti, l'unico motivo di censura si risolve in una tautologica critica all'operato del giudice di appello sotto il profilo della congruità della pena e della ritenuta continuazione, senza contenere alcuna effettiva censura rispetto all'ampio apparato motivazionale della sentenza di secondo grado, con conseguente perfezionamento della fattispecie di aspecificità estrinseca. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere