Italian Court dismisses appeal against sentencing decision for drug possession, citing adequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Sorio inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision for drug possession. The appellant argued that the sentence violated general criteria, but the court found the reasoning sufficient and based on specific facts like the quantity of drugs and the defendant's criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The appeal against a sentencing decision is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate, logically sound, and specifically addresses the reasons for the sentence without requiring a new evaluation of general criteria.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIO EMANUELE nato a NAPOLI il 01/01/1992 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Emanuele Sono avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa in sede di rinvio in riferimento al solo trattamento sanzionatorio irrogato in ordine al reato di cui alli art 73, comma 4, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione immune da vizi logico-giuridici in specifico riferimento al trattamento sanzionatorio e con specifica relazione alle ragioni per le quali il trattamento medesimo è stato determinato in misura non coincidente con il minimo edittale.
L'unico motivo di ricorso si risolve, difatti, nell'evocazione della violazione di legge che sarebbe stata operata dal giudice del rinvio, attraverso il richiamo tautologico ai criteri generali contenuti negli artt. 132 e 133 cod.pen., senza operare alcuna effettiva censura rispetto ai criteri concretamente seguiti dalla Corte territoriale e fondati sugli elementi rappresentati dalla quantità di sostanza detenuta e dalla personalità dell'imputato come desunta dai precedenti attestati dal certificato del casellario giudiziale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere