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Ordinanza — n. 38030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for insufficient motivation and failure to cite specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific legal and factual arguments supporting the claim. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient regarding criminal liability and sentencing, but the court found these claims generic and devoid of any comparison with the original judgment's arguments. Consequently, the appeal was rejected under articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must specifically indicate the legal reasons and factual elements supporting the request; generic arguments lacking a comparison with the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient motivation Code of Criminal Procedure specific legal grounds court costs and fine difetto di motivazione allegazione motivata circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Taormina Alessio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa si duole dell'insufficienza della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che la sentenza di merito è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con la argomentazioni illustrate nelle sentenze di merito. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente at pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Co