Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding, not legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the 'beyond reasonable doubt' standard actually addressed factual reconstruction and evidence evaluation. The defense claimed the lower court failed to apply the correct burden of proof, but the court determined these issues fall exclusively within the appellate court's competence. Consequently, the appeal was rejected as the first and second instance courts provided adequate, logically sound reasoning based on shared experience.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE ALESSANDRO nato a PALERMO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arnone Alessandro, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta: manifesta illogicità della motivazione per inosservanza del canone dell'oltre ragionevole dubbio.
Considerato che la sentenza di merito è assistita da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate ne ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.sett