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Ordinanza — n. 38027/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parking fine, rejecting evidence deficiency and retroactivity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's judgment against the defendant for an illegal parking offense. The appellant argued for a lack of proof regarding his actual responsibility and claimed the new criminal provision applied retroactively to a prior administrative sanction. The court rejected these arguments by validating the agents' reports as sufficient evidence and determining the new offense could not apply retroactively to acts occurring before its enactment.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may reject an appeal based on alleged lack of evidence if the factual circumstances are clearly established by official reports, and a new criminal provision cannot apply retroactively to acts committed prior to its entry into force.

Parole chiave

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illegal parking offense retroactivity of criminal law inadmissibility of appeal sufficiency of evidence administrative sanction finality infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELODIA VINCENZO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vincenzo Melodia ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il primo motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle emergenti dal rapporto redatto dagli agenti operanti e dal quale risultava che il ricorrente effettuasse la predetta attività mediante inequivocabili segnalazione e manovre.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso; atteso che non si ravvisa, in punto di diritto, alcuna applicazione retroattiva della disposizione incriminatrice (introdotta dalla I. 1°/12/2018, n.2) in riferimento alla data di irrevocabilità della sanzione amministrativa precedentemente irrogata. Deve infatti ritenersi che la disposizione medesima abbia introdotto ex novo una fattispecie di reato conseguente dall'essere «già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo»; definitività, in ogni caso - attesa l'epoca dell'accertamento (08/10/2018) e in considerazione del termine per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - intervenuta in epoca posteriore all'entrata in vigore della modifica normativa.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024