Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it after the 2017 reform requiring lawyer signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant personally signed the petition after August 3, 2017. Under the 2017 legislative reform, appeals must now be signed by registered defense lawyers, a requirement the defendant failed to meet. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 1, comma 62, legge 23.6.2017 n. 103: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible as they must be signed by registered defense lawyers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW EBRIMA nato il 04/01/1998 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdate-awise-alle-Par-t-it udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ebrima iallow ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Co