Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible ground regarding excessive sentence length.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martino Agostino inadmissible because the ground of excessive sentence length was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued the three-year-six-month sentence was excessive, but the Court noted that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above the average. Since the imposed penalty was within the medium-to-minimum range, the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked a valid legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal based on the excessive length of a sentence is inadmissible if the sentence falls within the medium-to-minimum range, as detailed justification is reserved for penalties near the maximum or above the average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO AGOSTINO nato a REGGIO CALABRIA il 23/02/1976 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 maggio 2023 con cui Martino Agostino era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 1, 625 n. 2 cod. pen. (capo 1); 61 n. 2, 367 cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di. cui lamenta l'eccessiva entità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argonnentativo (cfr. p. 5), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I