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Ordinanza — n. 38019/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38019/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Piacenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Maaroufi Yassine la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e a Sellounni Youssef la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Maaroufi Yassine); violazione di legge per omessa motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Selloumi Youssef).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38019/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti pene condizionali revisione della sentenza penale motivi di cassazione sanzioni penali traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Piacenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 (Maaroufi Yassine); violazione di legge per omessa motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAAROUFI YASSINE nato il 21/01/2000 SELLOUMI YOUSSEF nato il 20/08/1995 avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Piacenza - per quanto di interesse in questa sede - ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Maaroufi Yassine la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e a Sellounni Youssef la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: violazione di legge per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Maaroufi Yassine); violazione di legge per omessa motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Selloumi Youssef).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore